Esame di Stato e prove INVALSI

 

  • Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
    Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107.

Art. 11
VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può’ riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può’ essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7 (Prove Invalsi, n.d.r.). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7.

 

 

  • Nota MIUR 1865 del 10/10/17
    Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre. in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE PER ALUNNI CON DISABILITÀ, CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n.104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.