- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107.
Art. 11
VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può’ riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può’ essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7 (Prove Invalsi, n.d.r.). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7.
- Decreto Ministeriale Attuativo 741/2017
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Nota MIUR 1865 del 10/10/17
Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre. in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova.
- Nota MIUR 7885 del 09/05/2018
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE PER ALUNNI CON DISABILITÀ, CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n.104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.